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Recupero Crediti

Per il Recupero Crediti di cui vi sia prova scritta, la procedura giudiziale da seguire è rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo.

Sono prove scritte del credito i contratti, gli ordini di acquisto controfirmati dall’acquirente, le fatture, le bolle di consegna, le promesse di pagamento fatte dal debitore o la sua ammissione di debito.

L'Autorità Giudiziaria competente è il Giudice di Pace per crediti sino ad € 5.000,00 ed il Tribunale per crediti di importo superiore.

Una volta depositato il ricorso unitamente alla documentazione giustificativa a sostegno, il Giudice, ove ritenga il credito certo, liquido ed esigibile, emetterà il decreto ingiuntivo ingiungendo al debitore il pagamento per la sorte capitale, interessi maturati e spese legali di cui al predetto procedimento.

Il decreto ingiuntivo verrà pertanto notificato al debitore a mezzo Ufficiali Giudiziari o a mezzo PEC e questi avrà a disposizione 40 gg dall'avvenuta notifica per pagare la somma ingiunta o per proporre opposizione ( in tal caso inizierà una causa ordinaria ).

Nel caso in cui i 40 gg dalla notifica siano inutilmente decorsi senza che il debitore abbia pagato né proposto opposizione, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e non più opponibile e sarà pertanto titolo idoneo a fondare un'esecuzione ( pignoramento ) contro il debitore.

Gli assegni ( per un periodo di 6 mesi dall'emissione ) e le cambiali ( per un periodo di 3 anni dall'emissione ) sono invece già, al pari di una sentenza o di un decreto ingiuntivo, titoli esecutivi.

Ciò permette pertanto di “ saltare” la fase giudiziale costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo e procedere immediatamente ( previa notifica al debitore dell'Atto di precetto con il quale viene assegnato un ultimo termine di 10 gg. dalla notifica medesima per adempiere ) al pignoramento in danno del debitore.

Decorso anche tale ulteriore termine di 10 gg sarà possibile procedere con il pignoramento. Se invece gli assegni e le cambiali risultano emessi oltre i termini suindicati ( 6 mesi o 3 anni ) potrà essere richiesta al Giudice l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale il creditore potrà dare avvio, previa notifica, anche simultanea, del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, al pignoramento senza attendere il decorso dei canonici 40 gg dalla notifica ( entro il predetto termine il debitore potrà però proporre opposizione al decreto ingiuntivo).

Tre sono le forme di esecuzione forzata:

- il pignoramento dei beni mobili del debitore (per es. quadri, divani, televisore, gioielli, eventuale denaro liquido trovato in cassaforte o nella cassa dell’azienda).

Si tratta di una procedura veloce, economica, ma poco sicura.

Difatti, dopo il pignoramento i beni devono essere venduti all’asta (salvo che il creditore ne chieda l’assegnazione diretta) e ciò non avviene quasi mai;

- il pignoramento dei beni immobili del debitore (per esempio, la casa, un terreno ecc.). La procedura è costosa e lunga (può durare diversi anni). Inoltre anche in questo caso, affinché il creditore si soddisfi, è necessario che il bene, una volta all’asta, venga venduto. Tuttavia è più facile la vendita immobiliare che mobiliare, per via dell’appetibilità sul mercato del bene in questione.

- il pignoramento di crediti del debitore (per esempio, lo stipendio, il conto in banca, la pensione, crediti verso clienti). È la procedura più sicura perché, una volta verificata l’esistenza del credito, il pignoramento è certo.

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