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Separazione e Divorzio
Quando si decide di procedere con la separazione personale dei coniugi o con il divorzio, diventa indispensabile affidarsi ad un professionista che si occupi prevalentemente della materia.
L' Avv. Michela Rosati offre un servizio di consulenza e assistenza per fornire tutte le informazioni utili a gestire al meglio questa delicata fase della vita.
La funzione dell' avvocato è fondamentale fin da subito, anche prima di affrontare con il coniuge l’argomento ‘separazione‘.
E' importante conoscere quelli che sono diritti e doveri, benefici e rischi.
E' altresi importante adottare da subito una strategia di azione chiara per decidere se intraprendere una separazione consensuale/ divorzio congiunto o giudiziale.
Quando poi ci sono figli minori, diventa ancora piu' importante arrivare prima possibile ad una soluzione.
La consulenza e assistenza riguarda tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: separazione consensuale e divorzio congiunto separazione e divorzio giudiziale successiva modifica consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio successiva modifica giudiziale delle condizioni di separazione o di divorzio assegnazione della casa familiare affidamento e collocamento dei figli minori determinazione dei tempi di visita per il genitore non collocatario dei figli assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti assegno divorzile
Documenti necessari per la
Separazione ed il Divorzio.
Documenti per la separazione consensuale
- estratto dell'atto di matrimonio (si richiede nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- certificato di residenza e stato di famiglia.
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei coniugi.
- copia di un documento di identità dei coniugi.
- copia del codice fiscale dei coniugi.
Documenti per il divorzio congiunto
- estratto integrale dell'atto di matrimonio
- copia autentica del verbale di udienza e omologa di separazione, oppure sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, le copie autentiche vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale nel quale si è tenuta la separazione.
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
- copia di un documento di identità di entrambi i coniugi.
- copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
- certificato di nascita di eventuali figli (facoltativo)
Documenti per la separazione giudiziale
Ecco, invece, i documenti di base occorrenti per la separazione giudiziale:
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio).
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi.
- copia del documento di identità del ricorrente.
- copia del codice fiscale del ricorrente.
- certificato di nascita di eventuali figli (facoltativo).
Documenti per il divorzio contenzioso
- estratto integrale dell'atto di matrimonio (si richiede presso il Comune in cui è stato contratto il matrimonio).
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi.
- dichiarazione dei redditi del ricorrente almeno degli ultimi tre anni.
- copia del documento di identità del ricorrente.
- copia del codice fiscale del ricorrente.
- certificato di nascita di eventuali figli (facoltativo).
Certificati per la separazione ed il divorzio
I certificati devono essere richiesti in carta libera (ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74) ad uso separazione o divorzio.
In molti Comuni italiani questi certificati vengono rilasciati on line e sono legalmente equiparati alla copia cartacea.
Trascrizione del provvedimento per l' assegnazione della casa familiare
Per la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, si ricorda che il legislatore riconosce al coniuge/genitore collocatario o affidatario dei figli il diritto di continuare ad abitare la residenza familiare assieme alla prole e il relativo provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti in data successiva al provvedimento di assegnazione (così Cassazione Sezioni Unite 26 luglio 2002, n. 11096).
Dunque, con la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale il diritto di abitazione in favore del coniuge rimane efficace anche ove il titolare del bene immobile (ad esempio l'altro coniuge) alieni l'abitazione oppure l'immobile venga acquistato da terzi a seguito di pignoramento immobiliare o altri eventi pregiudizievoli successivi alla trascrizione.
Nell'ipotesi di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, esso conserva la sua efficacia fino al perdurare delle condizioni della sua emissione, ovvero, nella maggioranza dei casi, fino al momento in cui i figli non diventino maggiorenni ed autosufficienti.
Documenti necessari per la trascrizione
- la copia autentica del documento nel quale è prevista espressamente l'assegnazione ad uso abitazione del bene immobile; normalmente trattasi del verbale e omologa di separazione, della sentenza giudiziale di separazione o divorzio, del decreto ex art. 317-bis (disciplina dell'affidamento del minore) o dell'accordo di separazione o divorzio con negoziazione assistita;
- l'ultimo atto di trasferimento dell'immobile (es. rogito notarile), recante i dati catastali relativi alla casa assegnata in godimento.
La trascrizione, al fine di non incorrere in addebiti, deve richiedersi entro un mese dall'emissione del provvedimento; se effettuata successivamente verranno invece applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
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